Art. 3.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione della normativa vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché dei decreti legislativi emanati ai sensi della delega di cui all'articolo 1, eventualmente indicando ulteriori provvedimenti che si rendono necessari per garantire la massima sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive.